Ripristino Ambientale

La garanzia fideiussoria per il ripristino ambientale è una polizza obbligatoria prevista dal D.Lgs. 152/2006, richiesta alle imprese che gestiscono discariche per assicurare che tutte le operazioni di messa in sicurezza, chiusura e post‑gestione siano correttamente eseguite.

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Perché è importante avere la polizza per il Ripristino Ambientale?

Questa garanzia tutela l’ente pubblico (Regione o Provincia) assicurando la disponibilità delle somme necessarie per affrontare i costi di:

  • ripristino e recupero ambientale del sito,
  • monitoraggi post‑operativi,
  • bonifica e messa in sicurezza,
  • eventuali interventi straordinari resi necessari da inadempienze del gestore.

A chi è rivolta?

è rivolta a tutti i soggetti autorizzati alla gestione di discariche, sia in fase operativa sia in fase post‑operativa, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, quali gestori di discariche autorizzate ed Aziende con autorizzazione unica e gestione degli Impianti.

Cosa offriamo

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  • Domande frequenti

    Che cos’è la garanzia fideiussoria per il ripristino ambientale?
    È una polizza fideiussoria obbligatoria richiesta dalla Pubblica Amministrazione (Regione, Provincia o altro ente competente) per garantire che l’impresa esegua correttamente gli interventi di rimessa in pristino ambientale, messa in sicurezza o bonifica dell’area a seguito dello svolgimento di un’attività potenzialmente impattante.

    Questa garanzia tutela l’ente pubblico dai costi di eventuali inadempienze dell’impresa.

    Perché è obbligatoria secondo il D.Lgs. 152/2006?
    Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede l’obbligo, per molte autorizzazioni ambientali, di presentare una garanzia finanziaria che assicuri:

    • la copertura dei costi di ripristino ambientale,
    • la messa in sicurezza delle aree,
    • la corretta gestione dei rifiuti, dei materiali estratti o delle sostanze pericolose.
    • Le attività estrattive, di gestione rifiuti e di bonifica rientrano pienamente in questa previsione.

    A quali attività si applica la garanzia?
    La garanzia è normalmente richiesta per attività che comportano un potenziale impatto sull’ambiente, tra cui:

    • coltivazione di cave e miniere;
    • gestione, trattamento e trasporto dei rifiuti (categorie ANGA interessate);
    • bonifica di siti contaminati;
    • bonifica di beni contenenti amianto;
    • attività industriali che richiedono autorizzazioni con obbligo di recupero o ripristino ambientale.

    Qual è la funzione della garanzia di ripristino ambientale?
    La fideiussione garantisce che l’ente pubblico possa disporre delle risorse economiche per:

    • ripristinare il sito a fine lavori,
    • contenere o eliminare danni ambientali,
    • bonificare l’area secondo il progetto approvato,
    • intervenire in caso di abbandono del cantiere o mancata conclusione degli obblighi.

    Quali obblighi copre esattamente la garanzia?
    La polizza copre:

    • interventi di riqualificazione paesaggistica;
    • rimodellazione del terreno e sistemazione delle aree;
    • copertura vegetale e rinaturalizzazione;
    • rimozione rifiuti o materiali residui;
    • smaltimento corretto dei rifiuti estratti;
    • ripristino condizioni di sicurezza.

    In generale, tutto ciò che è previsto nel piano di ripristino ambientale allegato all’autorizzazione

    Chi è il beneficiario della garanzia?
    Il beneficiario è l’Ente pubblico autorizzante, ad esempio:
    Regione,
    Provincia,
    Comune,
    Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per alcune attività.

    Come viene determinato l’importo della garanzia?
    L’importo è fissato dall’ente pubblico sulla base di:

    • volume delle attività;
    • tipologia di interventi di ripristino previsti;
    • superficie del sito;
    • stima dei costi tecnici e operativi del recupero ambientale.

    Quando può essere escussa la polizza?
    L’ente pubblico può escutere la garanzia nei seguenti casi:

    • mancato adempimento del ripristino;
    • ripristino incompleto o difforme dal progetto approvato;
    • abbandono del sito;
    • danni ambientali provocati dall’impresa e non sanati.